Assegni
Informativa alla clientela
Il 31 maggio 2010, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 125, è entrato in vigore il Decreto Legge 31/05/2010 n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in Legge, con modificazioni, in data 30/07/2010 (L.122).
L’art. 20 del D.L. 31/05/2010 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) ha apportato sostanziali modifiche all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (normativa Antiriciclaggio).
Di seguito riepiloghiamo le più importati novità, che essenzialmente riguardano la reintroduzione del limite di 5.000,00 euro e riassumiamo gli obblighi aggiornati imposti dalla Normativa Antiriciclaggio.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
- Dal giorno 30 aprile 2008 le banche rilasciano nuovi moduli di assegno bancario ed emettono gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. I vecchi moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all’atto dell’emissione le regole di seguito indicate:
- Gli assegni bancari già in possesso della Clientela al 30 aprile 2008 dovranno essere compilati con l’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” obbligatoria, se tratti per importi pari o superiori a € 5.000,00 (cinquemila), se emessi con data successiva al 30 maggio 2010 compreso, fino ad esaurimento dei moduli posseduti. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario. Si ricorda che l’importo di € 12.500,00 riportato a stampa sui vecchi moduli deve intendersi ridotto ai predetti euro € 5.000,00 se la data di emissione è successiva al 30 maggio 2010 compreso.
- Dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010 compresi l’obbligo di apposizione della clausola NON TRASFERIBILE valeva solo per l’emissione di assegni di importo pari o superiore a euro 12.500,00.
- Dal 31 maggio 2010 compreso tale limite è stato riportato a euro 5.000,00, pertanto da tale data è possibile emettere assegni trasferibili (liberi) solo fino ad un importo massimo di euro 4.999,99.
- Il Cliente può richiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari liberi o l’emissione di assegni circolari trasferibili. Dal 31 maggio 2010 compreso questi assegni potranno essere emessi come trasferibili unicamente per importi inferiori a € 5.000,00. Per ciascun assegno bancario libero rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera verrà corrisposta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
- Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli emessi al nome dello stesso traente, “a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.” o simili) dovranno essere esclusivamente girati dallo stesso traente/beneficiario ad una banca per l’incasso (cioè non recare ulteriori girate dopo la prima ed unica consentita) e potranno essere emessi per qualsiasi importo.
- Le suddette regole si applicano anche agli assegni di C/C e vaglia postali e per i vaglia cambiari.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
- Il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli al portatore, tra soggetti diversi, per un importo complessivamente superiore a € 4.999,99 dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di Banche o di Poste Italiane S.p.A.
- Un’operazione unitaria di importo pari o superiore a 5.000,00 euro non può essere frazionata in più movimenti di importo inferiore a 5.000,00 euro.
LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
- Tutti i libretti di deposito al portatore dovranno avere saldo inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, i libretti con saldo pari o superiore a tale limite dovranno essere estinti o ricondotti al citato importo alla prima occasione utile e comunque entro il 30/06/2011.
- L'eventuale trasferimento del libretto dovrà essere comunicato alla Banca, entro 30 giorni, in forma scritta. Tale comunicazione dovrà contenere i dati identificativi del soggetto a cui il libretto viene trasferito e la data di trasferimento e deve essere sottoscritta sia dal cedente che dal ricevente.
- E' vietata l'apertura, in qualunque forma, di libretti di deposito a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
SANZIONI
- Per le violazioni a quanto sopra, se messe in atto dopo il 16 giugno 2010 compreso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Le Banche sono tenute a segnalare alle Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti il nostro personale è a Sua completa disposizione.